Superbonus – Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)
L’Agenzia delle Entrate precisa che il proprietario di una villetta a schiera può fruire del superbonus per gli interventi che intende realizzare sull’immobile, a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015.
La risposta nella circolare n. 328/2020:
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
La valutazione, in concreto della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno» dell’immobile, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.
In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e l’effettuazione di ogni adempimento richiesto che non sono oggetto della presente istanza di interpello, può fruire sulle spese sostenute del Superbonus per gli interventi che intende realizzare in relazione al descritto immobile (villetta a schiera), a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a “prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015”.