Aggiornata la Guida delle Entrate sul SUPER-BONUS 110% – Settembre 2021

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida sul Superbonus 110% aggiornata a Settembre 2021.

Le disposizioni sul Superbonus, ricordiamo, consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

 

È prevista, inoltre, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

 

Le nuove indicazioni riguardano le importanti novità introdotte dal decreto legge n. 77/2021. Tra queste, la possibilità di realizzare gli interventi (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione) mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e l’individuazione dei casi in cui si verifica la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001.

 

Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

 

La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001.

Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:

  • la mancata presentazione della CILA
  • realizzazione degli interventi in difformità della CILA
  • l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
  • la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.

Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell’intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).

 

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